Per Tito Livio questa figura era la massima espressione del potere giudiziario nella Roma dei Cesari, una sorta di espressione del diritto romano sulla città e sui cittadini ,un potere che non poteva esulare dai compiti che la legge gli assegnava, non poteva esserci confusione tra l’opera e i compiti di un praetor e quello che spettava ai consoli o al dittatore nel periodo di guerra , o degli altri magistrati che operavano nell’ambito della giustizia della società romana.
Quanto sopra solo per chiedersi un attimo che è successo al nostro diritto , perchè la separazione voluta dalla Costituzione tra magistratura e politica si è persa, la prima ha il compito di far rispettare le leggi preparate e votate dal potere legislativo , il potere legislativo deve essere al di fuori dell’azione della magistratura, e la stessa non può legiferare, contestare proporre applicazioni diverse dalla norma votata.
E allora , il caso Toti , e il più recente caso Salvini , da dove saltano fuori?
Nei tempi passati anche Berlusconi fu oggetto di queste “interpretazioni” delle norme al fine di essere estromesso dal potere che il popolo gli aveva assegnato con libere elezioni .
Ma nei miei ricordi scolastici non riesco a trovare nessun appiglio per consentire a un magistrato d’interpretare la norma in modo e nell’ambito di quello spazio di autonomia che la norma stessa designa agli operatori di giustizia.
Che succede? Il “soccorso rosso”, chi ha i miei anni ricorderà certamente questa definizione, per chi andava, appunto , in soccorso dei compagni catturati dalla giustizia borghese, una certa magistratura “distratta ” dalla politica, credeva di poter essere anche potere legislativo e modificare la norma senza passare dal parlamento e disfare quanto indicato dal popolo sovrano con libere elezioni.
Credo che sia arrivato il tempo di richiamar all’ordine una piccola, ma pericolosa, parte della magistratura che vorrebbe “farsi Papa e imperatore”, unicuique suum ad ognuno il suo , finché la Costituzione manterrà la separazione tra potere legislativo e quello esecutivo per l’applicazione delle norme da parte della magistratura.
