
Sono giunte le prime risposte dalle varie AUSL/ASL, in via stragiudiziale, per quanto concerne la loro responsabilità civile nella somministrazione del vaccino antiCovid19 e per i conseguenti, vari, effetti avversi: esse negano totalmente la loro responsabilità nella somministrazione del vaccino antiCovid19, esattamente come i medici inoculatori od i direttori sanitari. Per questa motivazione sono state avviate le prime cause pilota, dall’Associazione “Edward Jenner” in collaborazione con l’Associazione “Eunomis”.
Andiamo con ordine però: perché dovrebbero essere responsabili le Ausl/Asl, il medico inoculatore ed il direttore sanitario di struttura? In questo caso è bene chiedere ad esperti, quindi è stato preso in esame il parere legale motivato di Diritto Sanitario, redatto dalla Prof./Dott.ssa Denise Barone (specialista in Criminologia Applicata, Psicologia Forense, Competenze e Servizi Giuridici in Sanità e Medicina Legale), in collaborazione con l’ Avv. Claudio Saccani e con l’Avv. Luca Salvoni.
“…per l’esercizio di attività lavorativa retribuita, o facoltative, non può farsi ritenere esente il medico vaccinatore convenzionato con la P.A., per l’espletamento dell’incombenza, senza che, provato il danno, questi abbia espressamente effettuato: • sull’inoculando le necessarie diagnosi di compatibilità dell’iniezione con pregresse malattie o che, per le caratteristiche genetiche del paziente, vi fosse previsione che avessero potuto manifestarsi, in conformità alle controindicazioni farmaceutiche produttrici, tanto più necessarie quanto più alto è stato l’implicito rischio della loro immissioni sul mercato a titolo “ sperimentale”, cioè con effetti anche imprevedibili; • sull’inoculando i necessari differimenti dell’inoculazione, con le prescrizioni mediche diagnostiche, rese necessarie, ove non fossero immediatamente possibili sul luogo e richieste da AIFA e prescritte nei “ bugiardini”; • la verifica che, ai lacunosi moduli ministeriali del consenso informato, non abbia sopperito con integrazione scritta del modulo, cd. del consenso informato, riportando le contro indicazioni di compatibilità del siero, con sottoscrizione di accettazione, anche degli ulteriori rischi da parte dell’inoculando;
alias. La manifestata irricevibilità delle ASL/ ATS Regionali, per la richiesta di risarcimento dei danni da siero genico, alias vaccino sperimentale, subita da pazienti, per l’operato dei medici inoculatori, intervenuti nei c.d. “ Hub Vaccinali” , ovvero in ambito ambulatoriale privato, non ha alcun fondamento né legislativo, né giurisprudenziale. Infatti: Le ASL/AST rappresentano la diramazione sanitaria territoriale di governo dell’intero Sistema Sanitario Nazionale ( SSN); La fonte di responsabilità civile per danni delle ASL/ATS è ascrivile, non tanto al sistema organizzativo e di iscrizione all’ASL/ATS di tutti i medici siano essi dipendenti, ovvero liberi professionisti ad esse convenzionati, bensì in forza della l. 833/78, per la quale vengono assicurate e garantite le prestazioni mediche, gratuitamente, ovviamente inclusive di vaccinazione, a tutto il bacino territoriale nazionale degli utenti, in quanto tali, a prescindere dalla sottoscrizione di un formale contratto del paziente, legislativamente non contemplata. La citata normativa, la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione ( vedasi per tutte la emblematica pronuncia n.6243/15 ) raccordano l’applicabilità dell’art. 1173 c.c., all’obbligazione del SSN, di fornire loro le prestazioni mediche richieste. Tale è, del resto, la prospettiva verso cui, proprio in riferimento alle prestazioni assicurate dalla L. n. 833 del 1978, si è decisamente orientata la giurisprudenza costituzionale, assumendo che “ogni persona che si trovi nelle condizioni obiettive stabilite dalla legislazione sull’erogazione dei servizi sanitari ha “pieno e incondizionato diritto” a fruire delle prestazioni sanitarie erogabili, a norma di legge, come servizio pubblico a favore dei cittadini” (C. cost., sent. n. 455 del 1990 e, in precedenza, sent. n. 175 del 1982) Il dettato dell’art. 1173 c.c., che prevede le obbligazioni possano derivare da “ ogni atto o fatto idoneo a produrle, in conformità all’Ordinamento Giuridico, va a propria volta coordinato con l’ applicazione dell’ art. 1228 c.c., applicabile a titolo di responsabilità civile per danni derivanti da attività medica, anche all’ASL/ Ast, per i nocumenti arrecati ai cittadini iscritti all’anagrafe del SSN, per l’operato dei medici dipendenti o convenzionati, a prescindere dalla contestabilità di alcuna “ culpa in eligendo “ ovvero “ culpa in vigilando” dell’ASL/ AST relativamente ai propri sanitari. Inequivoco, infatti, è il testo letterale dell’art. 1228 c.c.: La massima estrapolata dalla stessa Corte Suprema di Cassazione ( n. 6243/15 ) è la seguente: “L’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge”. Inoltre si ricordi la legge Gelli/Bianco, 2016/2017: “ La legge 8 marzo 2017 n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 64 del 17 marzo 2017, ed entrata in vigore giorno 1 aprile 2017, interviene dopo poco più di quattro anni dall’approvazione della legge n. 189/2012 (la c.d. legge Balduzzi), tentando di superarne le criticità emerse nella concreta applicazione giurisprudenziale, puntualmente sottolineate da attenta Dottrina, con l’ambizione di fornire una risposta più esaustiva al contemperamento degli interessi immanenti alla materia: il diritto alla salute, la tutela della dignità professionale e personale dell’esercente la professione sanitaria, il contrasto alla medicina difensiva ed all’incremento della spesa pubblica in materia sanitaria.La legge Gelli – Bianco contiene norme che attingono tanto alla responsabilità penale quanto a quella civile, quanto ad aspetti in senso lato amministrativi, segnatamente al settore assicurativo”
Di conseguenza si evince che, per quanto concerne la RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MEDICO, abbiamo una differenziazione: i medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, invece le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano, come i termini di onere probatorio e di prescrizione (che è quinquennale per la responsabilità extracontrattuale e decennale per la responsabilità contrattuale)…”
Questa è solo un’estrapolazione del suddetto Parere Legale Motivato di Diritto Sanitario, il quale conta numerose pagine ed è stato inviato parallelamente ad ogni richiesta di risarcimento danni.
Si ricorda anche che tale parere è stato richiesto direttamente da Roma, dove è stato accettato positivamente e seguirà la sua strada.
