De Ficchy Giovanni

Che dati confluiscono nel Ced? Il CED è una (enorme) banca dati di polizia, nella quale confluiscono inter alia:
“notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell’autorità giudiziaria o da atti concernenti l’istruzione penale acquisibili ai sensi dell’articolo 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia” (art 7 l. 121/81); informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell’autorità giudiziaria (art 7 l. 121/81); qualsiasi altra segnalazione utile per l’individuazione, in taluni soggetti ( con maggiore attenzione e riguardo ai socialmente pericolosi), di quelle ulteriori caratteristiche ,soprannomi, vari alias, armi, auto, documenti, passaporti, frequentazioni di persone e/o locali, alloggi privati e pubblici, (proprie e dimostrabili),tale per cui tali soggetti,siano stati oggetto di controllo nel tempo (art 7 l. 121/81); le informazioni acquisite nel corso delle “attività amministrative” e delle “attività di prevenzione o repressione dei reati” (art. 2 comma 1 L. 128/2001), nonchè dalle notizie contenute in altre basi informatiche esterne cui è possibile connettersi direttamente (si pensi a quelle delle anagrafi tributarie, camerali, comunali, ecc.).
Il regolamento previsto dall’art. 10 della legge 121 è costituito dal D.P.R. 378/1982, che regolamenta le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione, aggiornamento e/o integrazione, di tutte le informazioni presenti nel C.e.d. in uso alle Forze di Polizia.
In ogni caso la legge vieta di raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.
La legge 121/81 le sue disposizioni attuative impongono a tutte le Forze di Polizia, di alimentare, con completezza e tempestività, il detto «Centro Elaborazione Dati» (C.E.D.); di tutte le informazioni confluite nel Centro, consentono poi la immediata consultazione e utilizzazione anche da parte delle forze di polizia su tutto il terriotrio nazionale.
Nel C.E.D. confluiscono sostanzialmente dettagliate informazioni su ogni fenomeno censito dalle Forze di Polizia: vale a dire, sia le notizie relative alle attività di vigilanza e controllo (sulle strade, sul mare, sugli esercizi pubblici, ecc.) sia quelle risultanti da sentenze o procedimenti giudiziari sia quelle desunte da atti di polizia giudiziaria svolte a iniziativa o in esecuzioni di ordini dell’Autorità Giudiziaria.
Seppure imposto dalla legge, i dati una volta inseriti non vengono sostanzialmente mai aggiornati di iniziativa delle autorità di polizia (cfr. infra), con grave danno per l’interessata o l’interessato che sostanzialmente si ritrova schedata/o a vita.
Dette inforamzioni – anche se non aggiorante e dunque possono risultare anche sostanzialmente false (esempio) – vengono espesso utilizate (illeggittimamente) nei procedimenti penali, ma anche per autorizzazioni di polizia quali porto d’armi o simili, in procedimenti per la comncessione o il diniego di cittadinanza, in procedimenti per misure di prevenzione, ..
a Banca dati S.d.i. è soggetta al controllo del GARANTE della PRIVACY che, nel tempo, ha avviato vari contenziosi con il Ministero dell’ Interno.
Questo perché alcuni dati fattuali, inseriti “illo tempore nel Ced”, non corrispondevano più all’attualità del momento storico, non riportando per l’ appunto l’aggiornamento del dato stesso, con l’ inserimento, per esempio, di una Sentenza di Assoluzione per “non aver commesso il fatto” ex art. 530 1° comma c.p.p. , nella cui fase investigativa il soggetto indagato, addirittura era stato condotto in carcere tramite l’ applicazione della misura cautelare.