Roberto Galanti

LE NOSTRE PROPOSTE PER L’AUTOTRASPORTO SONO QUASI TUTTE “CONGELATE”. URGONO SOLUZIONI IMMEDIATE! RICORDO CHE UNA QUALSIASI NORMA SENZA ADEGUATI E CAPILLARI CONTROLLI NON HA SENSO!!!
Se l’autotrasporto continua “emorragicamente” a sprofondare  nella crisi, anche la collettività ne subirà le conseguenze. L’importante è che tutti si rendano conto della difficile situazione.
Capisco che il post è molto tecnico, ma per gli addetti ai lavori è “musica CONOSCIUTA”.
Le nostre proposte, quelle di PRIMA TRAS, di riforma in materia di Autotrasporto.
Clausola di adeguamento corrispettivo gasolio e tempi di attesa
1. All’articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
– l’art. 6 comma 3 lett. d) è sostituito dal seguente “nonché clausola di adeguamento di tale
corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento dell’entrata in vigore della presente legge o dell’ultimo adeguamento effettuato. L’incidenza dell’adeguamento di tale
corrispettivo al costo del carburante è determinato sulla base del valore “Energia” rilevato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 1 comma 250 della legge 23 dicembre
2014, n. 190. La violazione della presente disposizione configura comportamento rilevante ai sensi
dell’art. 8 della Legge 18 giugno 1998, n. 192. L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato
vigila sulle amministrazioni per la pubblicazione dei relativi valori e sulle imprese per la relativa
applicazione”.
– l’art. 6 bis comma 1 è sostituito dal seguente “1. Nel contratto scritto è indicato il tempo necessario allo svolgimento materiale delle operazioni di carico e scarico (c.d. periodo di franchigia), comunque non superiore a due ore complessivamente, oltre il quale l’attesa del vettore è ingiustificata e dà diritto alle prestazioni di cui al comma 2. Il periodo di franchigia è calcolato dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce. A tal fine il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l’orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. La violazione della presente disposizione configura comportamento rilevante ai sensi dell’art. 8 della Legge 18 giugno 1998, n. 192.

L’Autorità  Garante della concorrenza e del Mercato vigila sulla relativa pubblicazione delle amministrazioni competenti degli elementi di aggiornamento del valore orario dell’indennizzo e sulla corretta applicazione da parte delle imprese.”;
Relazione illustrativa
Con il Decreto Legge n. 21, del 21 marzo 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, il Governo ha previsto una serie di interventi volti a mitigare gli aggravi economici derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, ed in particolare che a partire dal 22 marzo 2022 è stato previsto l’inserimento nei contratti di trasporto di una specifica clausola di adeguamento del corrispettivo per tenere conto dell’aumento dei prezzi del carburante.
Segnatamente, tramite la modifica dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 286/2005, è stato stabilito che il contratto di trasporto stipulato in forma scritta rechi anche una apposita clausola che preveda l’adeguamento del corrispettivo al costo del carburante sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato (v. nuovo art. 6, comma 3, lett. d, D.lgs cit.).
L’eventuale mancato inserimento di tale clausola rende (ai fini di cui al D.lgs 286/2005) il contratto scritto equiparato al contratto verbale.
Le conseguenze nel caso in cui tra le parti sia intervenuto un contratto verbale o scritto ma carente sotto il profilo degli elementi essenziali elencati all’art. 6, comma 3, del D.lgs 286/05, per l’assenza della suddetta clausola sono le seguenti:
Il medesimo art. 14 del Decreto stabilisce che, nel caso di contratti non stipulati in forma scritta, il
corrispettivo “si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio” pubblicati dal Ministero, che da oggi in avanti dovranno essere aggiornati trimestralmente (v. il nuovo comma 6-bis dell’art. 6 del D.lgs n. 286/2005).
La norma si propone di includere una serie di correttivi della fattispecie affinchè la variazione del
corrispettivo sulla base del costo del gasolio sia basata sulla pubblicazione ministeriale degli aggiornamenti dei parametri applicativi della legge a garanzia della omogeneità attuativa da parte delle imprese del trasporto e committenti. In questo contesto viene introdotta l’indicizzazione fissa del calcolo delle variazioni del costo del gasolio al valore dello stesso rilevato dal MISE alla data di entrata in vigore della Legge; inoltre si individua l’aggiornamento del “valore percentuale di incidenza del costo del gasolio sul corrispettivo del servizio di trasporto” non indicato dalla attuale disciplina di legge e viene sancita l’obbligatorietà della tracciabilità fiscale nelle fatture di trasporto degli elementi di aggiornamento MIT della clausola di salvaguardia.
La norma si propone, poi di modificare la disciplina dei tempi di attesa massimi dell’autotrasportatore specificando che le due ore di franchigia includono i tempi di carico e scarico, per un massimo di due ore, introducendo una maggior certezza di indennizzo per l’autotrasportatore. Si prevede inoltre l’introduzione di un aggiornamento periodico semestrale del valore orario dell’indennizzo dovuto all’autotrasportatore per il superamento del periodo di franchigia connesso all’attesa dei veicoli per le operazioni di carico e scarico (ai sensi dell’art. 6 bis, c. 2 D.lgs n. 286/2005).
L’attuale norma dovrà essere accompagnata da un adeguato regime amministrativo e sanzionatorio.
Tempi di pagamento
1. All’articolo 83-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n.133, dopo il comma 15 è sostituito dal seguente:
– “15. Il pagamento non adempiuto o adempiuto in ritardo rispetto ai tempi di cui al comma 12,
costituisce comportamento rilevante ai sensi dell’art. 8 della Legge 18 giugno 1998, n. 192.
L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato vigila sulla relativa applicazione.”
Relazione illustrativa
Dal momento che l’attuale quadro normativo non prevede sanzioni particolarmente disicentinvanti per la dilazione dei tempi di pagamento, occorre prevedere un intervento a tutela del contraente debole al fine di garantire la continuità dei flussi di cassa delle imprese di autotrasporto che sono di dimensione mediamente minore rispetto alle imprese tradizionalmente committenti.
A tal fine, la norma propone di applicare la disciplina della sub-fornitura di cui al d.l. 112/2008, al fine di consentire una effettiva vigilanza da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con potere di accertamento tanto d’ufficio quanto su segnalazione di soggetti terzi.
(proporzionalità tra mezzi/conducenti e volume delle operazioni di trasporto)
Il numero di veicoli e conducenti di cui un’impresa di autotrasporto dispone ordinariamente su base continuativa, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. f) del d.lgs. n. …./2024, si presume proporzionato qualora sia almeno pari al 50% del volume delle operazioni di trasporto da essa effettuate.
Il mancato rispetto di tale proporzione costituisce comportamento rilevante ai sensi dell’art. 8 della Legge 18 giugno 1998, n. 192. L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato vigila sulla relativa applicazione.
Relazione illustrativa


Il Regolamento 1071/2007/CE prevede l’obbligo di proporzionalità di cui all’art. 5 comma 1 lett. g). Questa disposizione intende introdurre una disciplina di dettaglio che garantisca l’adempimento a tale obbligo dell’Unione europea posto che l’ordinamento interno non prevede, al momento, una disciplina di controllo né sanzionatoria che il Regolamento europeo citato prevede. Infatti, questa disposizione è funzionale al contrasto del fenomeno delle “società di comodo”. Certamente le sopra indicate disposizioni devono essere un’opportunità per contrastare il fenomeno della intermediazione di servizi di trasporto su strada che spesso viene effettuata da soggetti che non possiedono attrezzature tecniche e strutture appropriate
(es. parco veicolare) per gestire in modo efficace e continuativo reali operazioni di trasporto con propri veicoli e che, se poste in posizioni dominanti nella domanda di trasporto, vanno a generare una stratificazione improduttiva nella catena del valore del trasporto su strada, unita a fenomeni di concorrenza sleale e conseguente irregolarità delle imprese più deboli.
Accertamento e sanzioni per gli abusi in materia di tempi di pagamento, adeguamento gasolio, tempi di attesa e sub-vezione
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 6 comma 3 lett. d), all’art. 6-bis e all’art. 6-ter del
decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, nonché per le fattispecie di cui all’art. 83-bis
comma 12 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133, l’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, anche su segnalazione di
terzi, procede alle diffide e sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell’impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso.
2. I nominativi dei soggetti nei confronti dei quali, in ragione delle condotte di cui alla presente legge, viene adottato un provvedimento sanzionatorio da parte dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, sono pubblicati su un apposito elenco rilevante ai fini della sussistenza
dell’applicazione dell’art. 95 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, nonché dell’erogazione di
contributi pubblici comunque denominati.
Relazione Illustrativa
La norma mira ad introdurre il sistema sanzionatorio d.l. n. 112/2008 delle subforniture, di cui alla legge anche a quattro fattispecie specificamente.
In primo luogo l’adeguamento della clausola del prezzo del gasolio, consente agli autotrasportatori di applicare un adeguamento del costo del gasolio in modo da mantenere inalterata la remunerazione netta del lavoratore / autista al fine di mantenere l’attrattività dell’accesso alla professione di autista e garantire uno standard di vita minimo anche in relazione ai rischi di sicurezza connessi a tale lavoro.
Analogamente si configura un abuso di subfornitura in caso di mancato rispetto della norma che impone di pagare un indennizzo al vettore qualora non siano rispettati i tempi di espletamento standard delle operazioni di carico e scarico, comportando, così un’eccessiva attesa per l’autotrasportatore. In questo modo si consente all’autotrasportatore di mantenere una retribuzione oraria che non subisce una riduzione in ragione di inefficienze di altri soggetti appartenenti alla filiera logistica.
Infine, si prevede un’analoga configurazione in termini di divieto di abuso della subfornitura nei casi di eccessivo ritardo nei tempi di pagamento (oltre i 60 giorni) e nel caso di violazione del divieto di subvezione al fine di individuare una sanzione che costituisca un effettivo disincentivo all’abuso di tale pratica grazie all’ammontare rilevante della sanzione prevista e all’indipendenza garantita dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato nell’attività di vigilanza.
Per queste fattispecie si richiama l’applicazione delle diffide e sanzioni applicabili dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per un importo massimo del 10% del fatturato della società che ha commesso la violazione. Si prevede, inoltre, che le società per le quali venga accertata una delle violazioni di cui sopra, siano inserite in una lista pubblicata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui le amministrazioni possono servirsi al fine di escludere l’impresa responsabile da una procedura di gara pubblica ai sensi dell’art. 95 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 36/2023.
LA SPERANZA E’ CHE, PASSATO IL TEMPO ELETTORALE, SI METTA MANO COMPLESSIVAMENTE ALLA PROBLEMATICA. SULLA MATERIA SONO PRONTO A QUALSIASI CONFRONTO!

Roberto Galanti

Di Admin

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