Separazione delle carriere e prospettive per completare il modello accusatorio in Italia

Di Vincenzo Comi

Il 26 ottobre 2026, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, si è svolto l’incontro dal titolo “Separazione delle carriere all’esito del referendum: quali prospettive per completare il modello di processo accusatorio in Italia”.

L’iniziativa, organizzata dalla Commissione Diritto Processuale Penale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ha rappresentato un momento di confronto intenso, qualificato e appassionato su uno dei temi centrali della giustizia penale italiana.

Un confronto reso ancora più necessario dall’esito del referendum che, nel corso del 2026, ha respinto la proposta di riforma costituzionale contenuta nel quesito referendario, insieme alle ulteriori modifiche relative al sorteggio per l’elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e all’istituzione dell’Alta Corte per i procedimenti disciplinari riguardanti i magistrati.

L’esito referendario deve essere rispettato.

Questo è il punto di partenza, doveroso e imprescindibile, di ogni riflessione.

Ma rispettare il risultato delle urne non significa rinunciare ai principi e agli obiettivi che hanno animato per anni il dibattito sull’attuazione del giusto processo.

Significa, al contrario, interrogarsi con ancora maggiore responsabilità sulle strade possibili per realizzare una giustizia penale pienamente conforme al modello accusatorio delineato dalla Costituzione.

Dopo i rituali indirizzi di saluto, si sono susseguiti gli interventi di numerosi colleghi penalisti: Alessandro Cassiani, già presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Adelmo Manna, Vincenzo Pillitteri, Giuseppe Belcastro, presidente della Camera Penale di Roma, Gaetano Scalise e Salvatore Sciullo, insieme alla professoressa Antonella Marandola.

I relatori sono stati presentati e moderati dall’avvocato penalista Flavia Moscioni, che ha accompagnato i lavori con equilibrio e competenza, favorendo un dialogo aperto e concreto.

La partecipazione così ampia e qualificata ha confermato quanto il tema sia avvertito dall’Avvocatura.

Non si è trattato di una discussione astratta né di un confronto confinato all’ambito ordinamentale.

In gioco vi è il modo stesso in cui viene amministrata la giustizia penale e, soprattutto, il grado di tutela che l’ordinamento riesce a garantire ai cittadini sottoposti a procedimento.

Un confronto che riparte dal referendum

La separazione delle carriere è stata una delle questioni più dibattute nel corso del 2026.

La proposta sottoposta a referendum mirava a incidere sull’assetto costituzionale della magistratura e sul rapporto tra funzione requirente e funzione giudicante.

Il voto popolare non ha approvato quella specifica soluzione.

Ma il referendum non può essere interpretato come la fine del dibattito.

Il risultato ha bocciato una proposta di riforma costituzionale, non il principio del confronto sulla necessità di rafforzare la terzietà del giudice e di rendere effettivo il modello accusatorio.

Il dato politico-istituzionale deve essere acquisito con rispetto; il dato giuridico, invece, richiede un’analisi ulteriore e non può essere accantonato.

Da una parte, dunque, prendiamo atto dell’esito referendario.

Dall’altra, restiamo convinti che il giusto processo debba prevedere una distinzione reale e strutturale tra chi accusa e chi giudica.

Questa convinzione non nasce da una contrapposizione ideologica nei confronti della magistratura, né dal desiderio di indebolire l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario.

Al contrario, nasce dalla volontà di rendere più coerente il sistema con i principi costituzionali e di rafforzare la credibilità complessiva della giurisdizione.

Il processo accusatorio presuppone una chiara distinzione dei ruoli.

Il pubblico ministero esercita la funzione di accusa; il giudice deve essere terzo e imparziale; la difesa deve poter confrontarsi con l’accusa in condizioni di effettiva parità.

Non è sufficiente che tali principi siano enunciati.

Occorre che siano riconoscibili anche nell’assetto ordinamentale e nella percezione dei cittadini.

L’articolo 111 della Costituzione e il modello accusatorio

L’articolo 111 della Costituzione ha segnato una svolta decisiva nel nostro ordinamento.

Il giusto processo, per essere tale, deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale, entro una durata ragionevole.

Questi principi non sono formule di stile.

Essi costituiscono la struttura portante della giurisdizione penale e impongono che ogni elemento del sistema sia orientato alla loro concreta realizzazione.

Il modello accusatorio, introdotto nel nostro ordinamento e progressivamente consolidato anche attraverso la riforma dell’articolo 111, richiede che accusa e difesa si confrontino davanti a un giudice estraneo alle parti.

Il giudice deve essere terzo non soltanto nella decisione finale, ma anche nella percezione e nella struttura complessiva del sistema.

È proprio su questo punto che la separazione delle carriere assume rilievo.

La distinzione tra giudice e pubblico ministero non può essere considerata pienamente compiuta se permane una contiguità ordinamentale così intensa da consentire, nel corso della vita professionale, il passaggio da una funzione all’altra.

Anche quando tali passaggi siano limitati, regolamentati o sottoposti a determinate condizioni, resta il problema di fondo: il giudice e il pubblico ministero appartengono a un medesimo ordine, condividono una cultura ordinamentale e professionale comune e sono inseriti, almeno in parte, nelle medesime dinamiche istituzionali.

Non si tratta di mettere in discussione la correttezza individuale dei magistrati.

Il tema riguarda la struttura del sistema e le garanzie che essa deve offrire.

La terzietà del giudice deve essere effettiva, visibile e percepibile.

Deve essere una garanzia per l’imputato, per la persona offesa, per il pubblico ministero e per l’intera collettività.

La contiguità ordinamentale e la terzietà del giudice

Il processo penale non è soltanto una sequenza di atti regolati dalla legge.

È anche un luogo nel quale si confrontano poteri, responsabilità e diritti fondamentali.

In questo spazio, la posizione del giudice deve essere distinta da quella di chi sostiene l’accusa.

La contiguità ordinamentale tra giudice e pubblico ministero può incidere sul funzionamento del modello accusatorio.

Non necessariamente perché determini comportamenti scorretti, ma perché rende meno netta la separazione delle funzioni e può alimentare l’idea di una comune appartenenza professionale capace di attenuare la distanza tra chi giudica e chi accusa.

La fiducia nella giustizia si costruisce anche attraverso la percezione di indipendenza e neutralità.

Il cittadino che entra in un’aula di giustizia deve poter riconoscere, senza ambiguità, la posizione di ciascun soggetto processuale.

Deve sapere che il giudice non appartiene né all’accusa né alla difesa e che il suo ruolo è quello di garantire il rispetto delle regole, valutare le prove e decidere con imparzialità.

Per questa ragione, la separazione delle carriere non deve essere presentata come una misura contro qualcuno, ma come una riforma a favore della terzietà.

È una scelta diretta a completare il passaggio da un modello prevalentemente misto e culturalmente inquisitorio a un modello autenticamente accusatorio.

La piena attuazione del giusto processo richiede un cambiamento non soltanto normativo, ma anche culturale.

Il giudice deve essere percepito come soggetto terzo; il pubblico ministero deve assumere con chiarezza il proprio ruolo di parte pubblica; la difesa deve poter esercitare la propria funzione senza che persistano squilibri ordinamentali capaci di condizionare il processo.

Il ruolo dell’Avvocatura

In questo percorso, l’Avvocatura ha una responsabilità sociale precisa.

L’avvocato penalista non difende soltanto il proprio assistito.

Difende il diritto di ogni persona a essere giudicata secondo regole giuste, davanti a un giudice terzo, attraverso un procedimento rispettoso della dignità e dei diritti fondamentali.

La funzione difensiva non può essere ridotta a un interesse di categoria.

La difesa è una componente essenziale della giurisdizione e un presidio democratico.

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