Il riferimento alla libertà sindacale è anche affermato agli artt. 12, 27 e 28 della Carta dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

All’art. 12 sono riconosciuti il diritto di riunione e la libertà di associazione.

L’articolo 39 della Costituzione italiana costituisce, almeno in linea teorica, la pietra angolare del diritto sindacale e della contrattazione collettiva nel nostro Paese.

Il testo prevede, infatti, un sistema di registrazione e riconoscimento ufficiale dei sindacati, finalizzato a conferir loro personalità giuridica e a rendere i contratti stipulati efficaci erga omnes, cioè vincolanti per tutti i lavoratori di una determinata categoria, e non solo per gli iscritti a una data organizzazione.

Tuttavia, questa importante norma, in particolare i commi dal secondo al quarto dell’articolo, è rimasta sostanzialmente inattuata per decenni, a causa di una ferma opposizione proprio da parte delle forze sindacali che essa avrebbe dovuto valorizzare.

Analizzare le ragioni di questa mancata attuazione, alla luce delle dinamiche politiche, sociali e giurisprudenziali, permette non solo di comprendere una fase cruciale della storia sindacale italiana, ma anche di riflettere sulle implicazioni attuali e future del sistema di rappresentanza e contrattazione nel nostro ordinamento.

Innanzitutto, il timore di ingerenze statali rappresentò il principale ostacolo opposto dai sindacati alla registrazione obbligatoria prevista dall’articolo 39.

Per organizzazioni come la CGIL, allora potente e ben radicata, ed estesa anche ad altre federazioni, la prospettiva di doversi sottoporre a un controllo pubblico degli statuti interni appariva una minaccia diretta alla propria autonomia e indipendenza.

Essa avrebbe comportato un’ingerenza dello Stato nelle scelte organizzative, nei criteri di rappresentanza e nelle strategie sindacali, indebolendo così la capacità di autodeterminazione fondamentale per la libertà sindacale sancita dal primo comma dello stesso articolo 39.

Questa tensione interna alla norma costituzionale è stata ben evidenziata dal prof. Federico Mancini nella sua prolusione del 1963, in cui mostrava il contrasto tra il principio di libertà sindacale e la disciplina più rigida imposta da quei commi successivi, ritenendo necessario che essi rimanessero lettera morta proprio per tutelare l’autonomia sindacale.

Tale posizione ebbe un ruolo decisivo nel consolidare una cultura giuslavoristica e sindacale contraria all’applicazione delle previsioni più vincolanti dell’articolo.

Un ulteriore elemento di difficoltà deriva dai forti contrasti politici che caratterizzarono i primi decenni della Repubblica.

Non vi fu mai un accordo parlamentare condiviso sulle modalità tecniche di calcolo della rappresentanza sindacale necessarie per attuare pienamente la norma.

Composizione artistica che rappresenta simboli dell'Italia, inclusi una scultura classica, il Colosseo e la Torre di Pisa, con colori della bandiera italiana sullo sfondo.

Questo stallo politico rifletteva le profonde divisioni tra le diverse componenti sociali, ideologiche e territoriali, che si traducevano in conflitti non solo nell’ambito sindacale, ma anche nella definizione legislativa e nell’assetto della contrattazione collettiva.

La mancanza di convergenza lasciò così spazio all’adozione di soluzioni alternative, meno rigide e meno formalizzate, che garantissero comunque un funzionamento pratico della contrattazione.

A colmare questo vuoto normativo fu la giurisprudenza, insieme a strumenti legislativi quali la Legge Vigorelli del 1959, che introdussero un sistema alternativo rispetto alla registrazione sindacale prevista dall’articolo 39.

Attraverso l’estensione amministrativa dei contratti collettivi o il meccanismo dell’adesione spontanea, i contratti nazionali furono resi efficaci anche per i lavoratori non iscritti ai sindacati firmatari, ma senza che fosse necessario il riconoscimento giuridico formale previsto dalla Costituzione.

Si creò così un sistema “de facto” di rappresentanza e efficacia del contratto collettivo che rese superflua l’attuazione del quarto comma dell’articolo.

Questo metodo presentava vantaggi concreti: manteneva un equilibrio tra autonomia sindacale e tutela collettiva, consentendo una flessibilità nell’applicazione e favorendo la diffusione della contrattazione su scala nazionale pur senza imporre restrizioni rigide.

Va inoltre considerato l’impatto che l’attuazione integrale dell’articolo 39 avrebbe avuto sul pluralismo sindacale e sulla struttura stessa della contrattazione.

Il quarto comma, infatti, prevedeva che il riconoscimento giuridico e l’efficacia erga omnes fossero legati a precisi parametri numerici di iscritti che avrebbero limitato la possibilità di espressione autonoma di diverse categorie e articolazioni interne al mondo del lavoro.

Si pensi, ad esempio, alla distinzione corporativa tra operai e impiegati, sancita nel passato come “inquadramento costitutivo”.

Se tale divisione fosse stata introdotta autoritativamente con il meccanismo previsto dal quarto comma, avrebbe richiesto un successivo intervento legislativo per poter giungere a un’inquadramento unico, più moderno e coerente con le esigenze di un mercato del lavoro in evoluzione.

Un altro caso emblematico è quello dei piloti civili negli anni ’70: grazie a una contrattazione diretta, riuscirono a costituire una categoria sindacale autonoma, stipulando un contratto collettivo distinto rispetto a quello generale del settore aereo.

Tale autonomia sarebbe stata fortemente ridimensionata, o addirittura impedita, qualora fosse stato applicato il meccanismo previsto nell’articolo 39, che tendeva a uniformare la rappresentanza sindacale su parametri rigidi e di livello nazionale, vanificando così la possibilità di articolazioni specifiche e differenziate.

Il prof. Federico Mancini, figura centrale nella riflessione giuslavoristica italiana, fu tra i primi a sottolineare con chiarezza le contraddizioni interne dell’articolo 39.

Oltre al timore, condiviso dalle forze sindacali già citate, che una legge di attuazione potesse includere anche un’attività repressiva del diritto di sciopero (articolo 40), Mancini evidenziò come il sistema previsto dal quarto comma fosse incompatibile con la crescente diffusione della contrattazione aziendale.

Questa forma di negoziazione, promossa soprattutto dalla CISL, iniziava infatti a radicarsi nelle grandi fabbriche, mostrando la necessità di un modello più flessibile e plurilivello, che non poteva essere disciplinato con criteri esclusivamente nazionali e rigidamente vincolanti.

La sua analisi rimane tuttora fonte preziosa per comprendere le dinamiche evolutive del diritto sindacale italiano e i limiti dei meccanismi costituzionali originali.

Negli anni recenti, la questione della rappresentatività sindacale ha assunto nuove forme e contenuti.

Gli accordi interconfederali del 2011-2014 hanno infatti introdotto un criterio misto di verifica della rappresentatività, basato sulla media tra iscritti sindacali e voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, una soluzione pragmatica che cerca di conciliare consenso numerico e legittimazione elettorale.

Tuttavia, tale criterio, che si è affermato nelle prassi contrattuali maggiori, non potrebbe essere recepito da una legge ordinaria senza violare l’ultimo comma dell’articolo 39, che fa riferimento esclusivo al numero di iscritti ai sindacati.

Questa incongruenza rafforza ulteriormente la tesi che la norma costituzionale è ormai superata rispetto alle esigenze concrete della rappresentanza sindacale contemporanea. In compenso, il confronto giuridico-politico si è spostato verso la regolamentazione dei cosiddetti “contratti di prossimità”, accordi collettivi di livello inferiore – aziendale o territoriale – che potrebbero essere disciplinati in modo più flessibile e coerente con le peculiarità del tessuto produttivo e sociale attuale, senza ledere la struttura di fondo della rappresentanza nazionale.

In conclusione, l’inattuazione dell’articolo 39 della Costituzione – in particolare dei commi relativi alla registrazione e alla personalità giuridica dei sindacati – non è stata frutto di semplice ritrosia o conservatorismo, ma di una scelta strategica e consapevole delle organizzazioni sindacali e di una risposta necessaria a una realtà sindacale complessa e in continua evoluzione.

Il timore delle ingerenze statali, i contrasti politici, la nascita di sistemi alternativi di efficacia contrattuale e le trasformazioni della rappresentanza sindacale spiegano perché una norma apparentemente centrale sia rimasta in gran parte lettera morta.

Oggi, più che mai, occorre ripensare la disciplina della rappresentanza e della contrattazione collettiva alla luce delle mutate condizioni del lavoro, salvaguardando la libertà sindacale e promuovendo al tempo stesso un sistema capace di assicurare legittimità, rappresentatività e inclusività.

Di Admin

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