
Nel mondo della giustizia ci sono i professionisti che si occupano dei casi più semplici e prevedibili, seguendo strade già battute. E poi ci sono gli avvocati come Alessandro Maria Scavolini: legali che non si fermano davanti alla difficoltà, accettano le cause rifiutate da tanti colleghi e sanno trovare, anche nel particolare che sembra più marginale, il punto decisivo dell’intera vicenda.
È per questo che nel racconto di una controversa vicenda giudiziaria maturata tra Latina e Aprilia Scavolini è stato definito un vero “diavolo di avvocato”.
Un’espressione che lungi dall’essere negativa restituisce l’immagine di un professionista capace di leggere gli atti con attenzione quasi chirurgica mettere in discussione ciò che sembra acquisito e difendere il proprio assistito con determinazione assoluta.
La causa seguita nel novembre 2026 riguardava un medico dopo una lunga battaglia giudiziaria e amministrativa assolto grazie a una linea difensiva fondata su un elemento procedurale.
Un dettaglio appunto ma un dettaglio tutt’altro che secondario: la corretta conoscenza e notificazione del provvedimento di sospensione dall’attività professionale.
Una vicenda iniziata nel novembre 2021
I fatti risalivano al novembre 2021 in una fase ancora segnata dall’emergenza sanitaria e dalle disposizioni introdotte per il personale sanitario non vaccinato contro il Covid-19.
Il medico coinvolto, il dottor Casciano, non si era sottoposto alla vaccinazione anti-Covid.
In seguito a tale scelta aveva ricevuto una comunicazione via PEC da parte della Asl di Latina relativa all’avvio della procedura di sospensione.
Poco tempo dopo i carabinieri del Nas si erano presentati nel suo ambulatorio accertando che il professionista continuava a visitare i pazienti.
Da qui l’avvio del procedimento giudiziario con conseguenze potenzialmente molto pesanti sul piano penale professionale economico e personale.
In situazioni del genere la pressione sull’imputato può diventare enorme.
Non si tratta soltanto di difendersi da un’accusa: significa proteggere la reputazione costruita in anni di lavoro difendere il diritto a esercitare la propria professione affrontare un sistema amministrativo e giudiziario spesso percepito come più grande e più forte del singolo cittadino.
Molti avrebbero potuto considerare la vicenda troppo rischiosa troppo complessa o troppo difficile da sostenere Alessandro Scavolini invece ha accettato l’incarico.
Una scelta professionale controcorrente
Uno degli aspetti più significativi della storia è proprio la decisione dell’avvocato di assumere una causa che diversi colleghi avevano rifiutato.
Accettare una controversia difficile non significa solo mettere a disposizione competenze tecniche.
Significa anche assumersi una responsabilità, condividere con il cliente una fase di incertezza e accettare che il risultato non sia affatto scontato.
Scavolini ha scelto di farlo comunque.
Non si è lasciato intimorire dalla delicatezza del contesto, dalla rilevanza pubblica del tema né dalle possibili conseguenze di una sconfitta.
Ha studiato la documentazione, ricostruito la sequenza degli eventi e individuato il punto sul quale fondare la difesa.
Questa è la differenza tra un avvocato semplicemente diligente e un avvocato capace di incidere davvero sul destino processuale del proprio assistito: il primo si limita a seguire il fascicolo; il secondo riesce a interrogare ogni passaggio, verificare ogni comunicazione e chiedersi se la procedura sia stata rispettata in ogni suo elemento.
Nel caso Casciano proprio questo atteggiamento ha fatto la differenza.
Il nodo della comunicazione via PEC
La linea difensiva sostenuta dal medico assistito da Alessandro Maria Scavolini si è concentrata su un aspetto procedurale preciso: la comunicazione ricevuta dalla Asl attraverso posta elettronica certificata.
Casciano ha sostenuto di non aver ancora aperto la comunicazione ricevuta e soprattutto che la sospensione avrebbe dovuto essergli notificata dal proprio Ordine professionale.
Il punto non era dunque soltanto stabilire che cosa fosse stato inviato ma anche verificare quale fosse il provvedimento effettivamente comunicato con quali modalità e se tale comunicazione potesse considerarsi idonea a produrre gli effetti contestati. In un procedimento, infatti, la differenza tra l’invio di un messaggio e la piena conoscenza di un provvedimento può assumere peso decisivo; perciò forma non è orpello burocratico ma garanzia: notifiche termini competenze degli enti modalità comunicazione sono strumenti attraverso i quali l’ordinamento tutela diritto difesa.
Scavolini ha saputo portare al centro della discussione proprio questo principio mentre l’attenzione avrebbe potuto concentrarsi esclusivamente sulla mancata vaccinazione e sulla presenza del medico in ambulatorio; difesa ha riportato caso sul terreno della legalità procedurale.
È qui che emerge talento dell’avvocato: non lasciarsi trascinare dalla forza emotiva o politica della vicenda ma ricondurre ogni questione alla domanda fondamentale.
È stato svolto correttamente?
È stato validamente notificato?
Era stato posto nelle condizioni di conoscerlo e adeguarsi?
La forza del dettaglio
Il “diavolo d’avvocato” è spesso colui che cerca particolare che altri hanno trascurato; non perché ami complicare le cose ma perché sa che giustizia si decide anche nei dettagli.
Nel caso di Casciano, il particolare procedurale è diventato il fulcro della difesa.
Un aspetto forse trascurato all’inizio, ma capace di influenzare l’intera ricostruzione dei fatti.
Questa strategia richiede preparazione, pazienza e grande capacità analitica.
Bisogna leggere le carte senza dare nulla per scontato, confrontare le date, ricostruire le comunicazioni, individuare le competenze dei vari soggetti coinvolti e capire se ogni atto ha davvero prodotto gli effetti che gli sono stati attribuiti.
È un lavoro certosino, lontano dai riflettori e spesso invisibile a chi guarda solo il risultato finale.
Ma proprio questo lavoro fatto prima e durante il processo può fare la differenza tra una condanna e un’assoluzione.
Scavolini ha dimostrato di conoscere perfettamente questa dimensione della professione forense.
La sua forza non è stata in una semplice opposizione alle contestazioni ma nella capacità di costruire una narrazione giuridica coerente: un medico sottoposto a una procedura di sospensione, una comunicazione inviata via PEC, un provvedimento che secondo la difesa doveva essere notificato dall’Ordine professionale e un’accusa fondata anche sul presupposto che la sospensione fosse stata validamente comunicata.
Mettere in discussione quel presupposto ha significato mettere in discussione l’intera accusa.
Una difesa che non ha confuso il piano giuridico con quello ideologico
Durante il procedimento Casciano ha anche ribadito di non considerarsi contrario ai vaccini in generale; spiegò d’aver ritenuto importante la propria scelta personale durante la pandemia distinguendo così la sua posizione specifica da una contrarietà assoluta alla vaccinazione.
Questo elemento contribuì a mantenere il processo sul terreno concreto dei fatti e delle regole evitando che la vicenda venisse ridotta a uno scontro ideologico.
Una buona difesa non deve necessariamente convincere tutti sul piano delle opinioni personali; deve dimostrare piuttosto che l’accusa è fondata o infondata secondo le prove e le norme applicabili.
Scavolini seppe valorizzare questa distinzione: il procedimento riguardava comportamenti comunicazioni obblighi e notifiche; non un giudizio generale sulla personalità del medico o sulle sue convinzioni.
Anche qui emerge il rigore dell’avvocato: separare il dibattito pubblico dalla valutazione giuridica in una fase storica polarizzata nella quale ogni posizione rischiava d’essere interpretata come una dichiarazione d’appartenenza; la strategia difensiva riportò l’attenzione sul diritto.
Anni difficili per il medico
La vicenda non si è esaurita nelle aule giudiziarie; Dottor Casciano raccontò d’aver attraversato un periodo senza stipendio e dovette difendere la propria posizione per anni nonostante successivo reintegro nell’attività
