
L’ordinamento italiano attuale ha una grande mancanza di norme riguardo al plagio, dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato l’articolo 603 del codice penale non conforme alla Costituzione con la sentenza n. 96/1981. Questa mancanza ha reso necessario aggiungere un nuovo articolo, il 610-bis del codice penale, per punire il crimine di riduzione in stato di subalternità. In questo scritto si guardano le ragioni che hanno portato alla proposta di legge, i problemi della prima legge e come è stata pensata la nuova norma. Si parla anche della protezione dei diritti fondamentali delle persone nel nuovo sistema di leggi, prestando particolare attenzione alle forme più pericolose di violenza psicologica e alla protezione dell’autodeterminazione individuale.
Introduzione Il fenomeno del plagio, inteso come condizione di soggezione totale o parziale inflitta ad una persona al fine di assoggettarla alla volontà altrui, ha da sempre rappresentato un tema giuridico complesso e delicato.
La disciplina originaria prevista dall’articolo 603 c.p., che puniva con pene severe tale condotta, è stata però abrogata in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 9 aprile 1981, dichiarandone l’incostituzionalità per eccessiva indeterminatezza della fattispecie.
Ciò ha posto l’ordinamento italiano in una posizione di vuoto normativo che, alla luce delle nuove forme di violenza psicologica, impone una rivisitazione approfondita della normativa penale al fine di reintrodurre una tutela efficace ed equilibrata.
L’articolo 603 c.p.: profili problematici e motivi dell’abrogazione L’articolo 603 c.p. sanzionava chiunque sottoponesse una persona al proprio potere in modo da ridurla in uno stato di totale soggezione prevedendo una pena detentiva compresa tra i 5 e i 15 anni. Tuttavia la formulazione normativa era caratterizzata da un elevato grado di indeterminatezza in particolare in relazione alla specifica condotta richiesta: non era chiaro se la riduzione dovesse avvenire tramite atti materiali o tramite attività psichiche oltretutto la soggezione doveva essere totale e non anche parziale.
Tale vaghezza lasciava ampi margini d’interpretazione discrezionale e difficoltà applicative nei casi concreti alimentando il rischio d’arbitrarietà e sacrificio dei principi d’legalità e certezza del diritto.
La necessità di una norma specifica per il plagio, a seguito della cancellazione dell’articolo 603, ha messo in evidenza una lacuna normativa che si ripercuote negativamente sulla protezione delle vittime di soggezione e manipolazione psicologica.
L’aumento dei fenomeni riconducibili alla coercizione mentale e alla violenza psicologica richiede oggi una risposta legislativa chiara, in grado di bilanciare l’esigenza di prevenire e reprimere tali comportamenti con il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

La proposta di introduzione dell’articolo 610-bis c.p.
La proposta legislativa prevede l’introduzione nel codice penale del nuovo articolo 610-bis c.p., relativo al delitto di riduzione in stato di subalternità.
La norma intende superare le criticità dell’articolo 603, specificando puntualmente le modalità attraverso cui può realizzarsi la condotta illecita e ampliando la tutela anche ai casi di soggezione parziale o progressiva. In particolare, l’articolo definisce il rapporto di dominazione come caratterizzato da una serie di attività reiterate che determinano l’assorbimento totale o parziale della volontà della vittima sotto l’influenza del soggetto dominante, includendo forme di isolamento sociale e manipolazione psicologica anche inconsapevole.
Profilo giuridico e caratteristiche della nuova fattispecie
Il delitto di riduzione in stato di subalternità si configura come un reato a condotta plurima, basato su atti materiali e psicologici che si traducono in una compressione grave della libertà personale e dell’autodeterminazione.
La condotta incriminata può avvenire tramite coercizione, persuasione indebita, manipolazione nonché attraverso forme di abuso fisico o morale. La legge proposta riconosce l’insidiosità della violenza psicologica, che spesso si manifesta in modo subdolo e progressivo portando la vittima a uno stato d’impotenza oppressa caratterizzato da passività e incapacità reattiva.
Tutela dei diritti fondamentali e limiti della normativa
La nuova disciplina deve bilanciare la tutela delle vittime con la salvaguardia dell’autonomia individuale e della libertà d’associazione.
È fondamentale evitare che la norma possa essere strumentalizzata a fini ideologici o religiosi o che comprima ingiustificatamente la libera espressione della persona.
La proposta tiene conto d tali esigenze prevedendo un ambito applicativo circoscritto e criteri interpretativi stringenti così da circoscrivere il reato ai casi d’effettiva soggezione e dominio personali.
Conclusioni In conclusione, l’introduzione dell’articolo 610-bis c.p. è un passo necessario e urgente per colmare una significativa lacuna normativa in materia di plagio e riduzione in stato di subalternità.
La nuova norma offre una tutela più completa e precisa contro tutte le forme di violenza, in particolare quella psicologica, che minano gravemente la dignità e la libertà della persona.
Inoltre, garantisce un equilibrio tra repressione delle condotte illecite e rispetto dei diritti fondamentali, imponendo un rigoroso accertamento della sussistenza del rapporto di dominazione.
Si auspica che il legislatore accolga positivamente questa proposta per rafforzare la protezione dei soggetti vulnerabili nel nostro ordinamento.
Bibliografia essenziale
- Cass. Pen., sez. I, sent. n. 96/1981 (Corte Cost.)
- G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale – Parte generale, Torino, 2020
- M. Clarich, La protezione penale della personalità, Milano, 2018
- A. Mantovani, Violenza psicologica e diritto penale, Milano, 2019
PROPOSTA DI LEGGE
__ Art. 1.
- Dopo l’articolo 610 del codice penale
è inserito il seguente: « Art. 610-bis. – (Riduzione in stato di
subalternità) – Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, con inganno,
violenza o minaccia o abusando dello stato
di infermità o di deficienza psichica della
vittima, riduce o mantiene taluno in uno
stato di soggezione continuativa, tale da
escluderne o limitarne grandemente la capacità di autodeterminazione, è punito con
la reclusione da quattro a dieci anni.
Agli effetti del primo comma, lo stato di
soggezione continuativa è tale da escludere
o limitare grandemente la capacità di autodeterminazione di taluno quando costui
è indotto ad assumere comportamenti contrari all’ordine o alla morale della famiglia,
anche di fatto, o dell’unione civile, che
incidano in modo significativo sull’assistenza materiale, morale e affettiva dei
familiari o che siano lesivi della propria
integrità fisica, psichica o patrimoniale. Si
ha lesione dell’integrità fisica o psichica
quando è cagionata una grave o gravissima
malattia nel corpo o nella mente, ai sensi
degli articoli 583 e 583-bis. Si ha lesione
dell’integrità patrimoniale quando è cagionato alla persona un danno economico,
tenuto conto della sua condizione e capacità economica.
Agli effetti del primo comma, può costituire minaccia anche la prospettazione
di un male di tipo spirituale o religioso, che
può verificarsi anche dopo la morte, quantunque indipendente dalla volontà del colpevole.
La pena è aumentata se il fatto è commesso ai danni di un minore di anni diciotto, quando il colpevole è l’ascendente, il
genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona a cui il
minore è affidato per ragioni di cura, di
Atti Parlamentari
educazione, di istruzione, di vigilanza o di
custodia.
Se dal fatto deriva una lesione personale
grave, la pena è aumentata di un terzo; se
ne deriva una lesione personale gravissima,
la pena è aumentata della metà.
Le pene di cui al presente articolo, aumentate di un terzo, si applicano anche a
chiunque promuova, organizzi o finanzi
associazioni o gruppi di persone che istigano, nel perseguimento di fini spirituali o
religiosi, a commettere delitti di riduzione
in stato di subalternità ».
